Legge n. 46/90
Nel marzo 1990 è stata emanata l'ormai famosa
legge n. 46, relativa alla sicurezza di tutti gli impianti
degli edifici a uso civile, e nel dicembre 1991 il DPR n.447,
contenente il relativo regolamento di attuazione.
La legge riguarda anche gli impianti di trasporto e utilizzazione
del gas, per i quali prescrive che le opere di installazione,
ampliamento, trasformazione e manutenzione siano eseguite soltanto
da operatori abilitati, in possesso dei requisiti
tecnico-professionali previsti dalla legge stessa.
In pratica le imprese installatrici devono essere iscritte al
Registro delle ditte o agli Albi provinciali delle imprese
artigiane e devono ottenere un certificato di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali.
La legge prescrive inoltre che gli impianti siano conformi alle
specifiche norme UNI e CEI, il che significa, per gli impianti a
gas, che devono rispondere ai requisiti della normativa UNI.
Un aspetto importante della legge è che per ogni impianto
l'istallatore deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle
norme prescrizioni della legge e delle norme tecniche.
Nel febbraio 1992 il Ministero dell'Industria ha emanato un
decreto che riporta un modello di
dichiarazione di conformità; tale modello contiene i dati che gli operatori devono indicare.

La legge prevede inoltre la possibilità' che siano effettuati degli accertamenti per verificare la conformità degli impianti alle normative.

Il regolamento di attuazione della legge prevede l'obbligo di progetto firmato da professionisti - i quali devono attenersi nella progettazione alle norme di
sicurezza - per tutti gli impianti a gas con portata termica
maggiore di 35kW : in pratica per le linee di trasporto del gas
dai contatori alle centrali termiche.
Il progetto e'
inoltre necessario per le canne fumarie collettive ramificate,
adibite allo scarico dei fumi di apparecchi di singoli appartamenti.
Il regolamento precisa inoltre che per impianto di trasporto e
utilizzazione del gas a valle del contatore si intende l'insieme
delle tubazioni e dei loro accessori, da contatore agli apparecchi
di utilizzo, compresi i collegamenti degli stessi e le
predisposizioni per la ventilazione dei locali e lo scarico dei
fumi all'esterno.
La mancata applicazione delle
norme vigenti o della legge in oggetto puo' comportare per gli
operatori delle sanzioni pecuniarie e/o, dopo la terza
trasgressione accertata, nei casi di particolare gravita',
anche la sospensione temporanea dai Registri o dagli Albi.
Per illustrare le principali normative che regolamentano gli
impianti a gas, ci limitiamo in questa sede a considerare
quelli con portata termica fino a 35 kW.
IMPIANTI DOMESTICI CON APPARECCHI DI PORTATA TERMICA
FINO A 35 kW
Le norme UNI che riguardano questi
impianti
sono riconosciute anche da un'altra legge dello stato italiano:
la 1083 del 6.12.1971, che già 25 anni da con la stessa
filosofia della 46/1990 attribuiva ai materiali, apparecchi
ed istallazioni realizzate secondo le norme UNI il
riconoscimento dell'adempimento delle regole di buona
tecnica per la salvaguardia della sicurezza.
Le norme più importanti e di maggiore interesse per gli
installatori sono le UNI 7128-7129-7130-7131 che
riportano i criteri di sicurezza per gli impianti
domestici.
Le linee direttrici di queste normative si possono così riassumere:
- idoneità' dei locali in cui sono collocati gli impianti,
soprattutto in relazione alle predisposizioni per la ventilazione
e per lo scarico dei prodotti della combustione;
- corretta installazione delle tubazioni a valle del contatore fino agli apparecchi utilizzatori;
- corretta posa degli apparecchi;
- prescrizioni per il collaudo dell'impianto e la messa in servizio degli apparecchi;
- prescrizioni per la manutenzione degli impianto;
- idoneita' di tutti i componenti, materiali e soluzioni tecniche,
con prospetti ed esempi di calcolo.